Vai ai contenuti

Menu principale:

SAFEGUARDING
KI-DO KARATE KENKYUKAI ASD
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica KI-DO KARATE KENKYUKAI (d’ora in poi ASD), ex art.16, c.2, D.L.vo39/2021, utilizzando le linee guida e gli atti resi disponibili e pubblicati dallo CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale APS Associazione di Promozione Sociale (d’ora in poi CSEN), ente di promozione sportiva e con finalità culturali riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’Interno a cui il sodalizio è affiliato.
Esso si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della ASD, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sul sito dell’ASD, affisso nella sede sociale, nonché comunicato al Safeguarding Office dello CSEN raggiungibile via e-mail all’indirizzo salvaguardia@csen.it, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato direttamente dalla ASD. Questo modello organizzativo è mutuato da quello proposto dallo CSEN e viene adeguato alla realtà associativa della ASD. Esso si pone, pertanto, quale fonte gerarchicamente al di sotto delle disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti già adottati dall’ASD, i quali prevalgono in caso di antinomia.
Diritti e doveri
A tutti i tesserati e le tesserate, in linea con le disposizioni statutarie, regolamentari e in atti della ASD, sono riconosciuti i diritti fondamentali:
  • a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
  • alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
  • a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dallo CSEN.
Prevenzione e gestione dei rischi - Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello organizzativo, costituiscono comportamenti rilevanti:
  • L’abuso psicologico inteso come qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.
  • L’abuso fisico inteso come qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese le pratiche di doping.
  • La molestia sessuale intesa come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
  • L’abuso sessuale inteso come qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Esso può consistere anche nel costringere un tesserato ad adottare condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
  • La negligenza inteso come mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento, condotta, atto di cui al presente modello, omettendo di intervenire causa un danno, permettendo che venga generato un danno o creato un pericolo imminente di danno. Esso può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse o trascuratezza dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.
  • L’incuria intesa come mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
  • L’abuso di matrice religiosa intesa come l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume e, comunque, al di fuori della palestra.
  • Il bullismo e il cyberbullismo intesi come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio su questi. Tali atti possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato determinando una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
  • I comportamenti discriminatori intesi come qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale ed economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
Il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate, desumibili anche dal passato lavorativo ed extra lavorativo, così come anche dal vissuto sportivo. Tale Responsabile dovrà essere opportunamente formato e dovrà partecipare ai seminari informativi organizzati dallo CSEN a cui l’ASD è affiliata.
Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale o l’autocertificazione per il tempo amministrativo necessario per il rilascio di detto certificato. Non può essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.
In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno della ASD svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive, in rispetto delle prerogative del Consiglio Direttivo.
Il Responsabile Safeguarding sarà tenuto a sensibilizzare i membri dell'ASD sulle questioni di Safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le Autorità competenti.
Il Responsabile Safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'ASD sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile Safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.
Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'ASD relative alla protezione dei minori.
Uso degli spazi dell’ASD
Deve essere garantito sempre l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’ASD durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti a cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero ai loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all’ASD devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio, compatibilmente con le misure già adottate dall’ente ospitante.
Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’ASD.
Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o di un dirigente e, comunque, solo per l’eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo-relazionale.
In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).
Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
Inclusività
L’ASD garantisce a tutti i propri tesserati e, in caso di attività congiunte, anche ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche, pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale, sportiva, in sintonia con quanto disciplinato nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi sociali e dalle disposizioni in atti dell’ASD.
L’ASD, come da disposizioni statutarie, può impegnarsi tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’ASD loro coetanei.
L’ASD, come da disposizioni stautarie, può impegnarsi mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’ASD.
Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni - Segnalazione dei comportamenti lesivi
I casi di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla ASD tramite comunicazione orale o via posta elettronica all’indirizzo e-mail denegi47@gmail.com. La password di accesso a tale indirizzo e-mail sarà in possesso esclusivamente del Responsabile Safeguarding.
Il Responsabile Safeguarding, se ritenuto necessario e a sua discrezione, valutati suddetti comportamenti, provvederà ad inviare opportuna segnalazione al Safeguarding Office CSEN per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie all’indirizzo e-mail salvaguardia@csen.it.
In caso di gravi comportamenti lesivi ipoteticamente ricadenti in fattispecie penali, l’ASD deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle Autorità competenti.
L’ASD deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
  • presentato una denuncia o una segnalazione;
  • manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  • assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  • reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  • intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.
Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
In base allo schema di modello organizzativo mutuato dallo CSEN, in termini di esempio e, dunque, in modo non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
  • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
  • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’ASD in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  • violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’ASD;
  • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • mancata applicazione del presente sistema disciplinare quando dovuto.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’ASD, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione o all’omissione, tenuto conto, altresì, dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, della gravità del pericolo creato, della entità del danno eventualmente creato, della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente di tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’ASD.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’ASD, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  • richiamo verbale per mancanze lievi che deve essere solennizzato in atti dell’ASD;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  • risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’ASD, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto:
1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.L.vo198/2006, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’ASD, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  • richiamo verbale per mancanze lievi che deve essere solennizzato in atti dell’ASD;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’ASD, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
Obblighi informativi e altre misure
L’ASD pubblica il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sede sociale e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sul sito istituzionale.
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’ASD deve darne comunicazione a tutti i soci e a tutti i tesserati, nonché collaboratori e volontari. L’ASD deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché fornire i moduli per formulare la segnalazione.
L’ASD deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ed al Safeguarding Office dello CSEN raggiungibile all’indirizzo e-mail salvaguardia@csen.it. L’ASD deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
L’ASD deve prevedere adeguate misure per la diffusione e per l’accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi e sulla sensibilizzazione in merito alle relative tematiche. L’ASD deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
L’ASD deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dallo CSEN.
(MOG adottato in data 05/09/2024 - Aggiornamento dd.20/10/2024)

Torna ai contenuti | Torna al menu