REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO SAFEGUARDING)
ART. 1 FINALITÀ
1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
ART. 2 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA
1. Il CSEN emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell’Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell’Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 4.
ART. 3 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell’Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Office, di cui al successivo art. 4.
ART. 4 IL SAFEGUARDING OFFICE
1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1, comma 1, è istituito presso il CSEN il Safeguarding Office, contattabile all’indirizzo mail salvaguardia@csen.it. Il Safeguarding Office è nominato dalla Direzione Nazionale ed è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Il Presidente è scelto tra:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico- sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente o Segretario Generale di FSN, EPS, DSA, AB;
g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da FSN e DSA riconosciute dal CONI.
I componenti sono scelti tra:
a) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
b) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
c) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
d) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
e) i laureati in materie giuridiche che abbiano comprovata esperienza lavorativa almeno quinquennale nell’ambito del settore sportiva, specie in materia di sicurezza, modelli organizzativi e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
f) i professionisti nell’ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
g) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente o Segretario Generale di FSN, EPS, DSA, AB;
h) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da FSN e DSA riconosciute dal CONI.
3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di Safeguarding. In particolare, il Safeguarding Office:
a) vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Presidente Nazionale, nonché al Procuratore sociale e Organi di Giustizia del CSEN per i provvedimenti di competenza;
b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
c) segnala agli organi competenti in base al Regolamento Organico del CSEN eventuali condotte rilevanti;
d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding dell’Ente all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
f) svolge ogni altra funzione attribuita dalla Direzione Nazionale.
4. Il Safeguarding Office ha facoltà altresì di:
a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici;
c) acquisire e/o chiedere l’esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
d) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi di formazione, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
e) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo; f)raccomandare l’adozione e l’attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP in relazione al Safeguarding.
5. All’esito di un procedimento o ravvisata l’urgenza anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Office ha facoltà di formulare raccomandazioni di quick response, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati. L’inosservanza delle raccomandazioni formulate dal Safeguarding Office costituisce illecito disciplinare secondo le disposizioni del Regolamento Organico del CSEN.
6. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Office
informa gli Organi di Giustizia del CSEN per l’adozione delle sanzioni disciplinari.
7. Il Safeguarding Office e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.
ART. 5 SEGNALAZIONI
1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office inoltrando una mail a salvaguardia@csen.it.
2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.
3. Il Safeguarding Office può venire a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento anche per avervi assistito personalmente o a seguito di segnalazione scritta inviata al CSEN, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.
3.Il Safeguarding Office garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. 4.Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale del CSEN in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.
5. Le segnalazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse dal Safeguarding Office agli Organi di Giustizia.
6. Il CSEN garantisce l’effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure ed il Regolamento Organico, ivi compreso il Codice Etico ed il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.
ART. 6 SANZIONI
1. Il mancato adeguamento da parte dell’Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al precedente art. 2 e 3, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e sono sanzionati ai sensi del Regolamento Organico del CSEN.
2. Dal 1° Gennaio 2025, l’adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 costituisce condizione per l’affiliazione o riaffiliazione dell’Associazione o della Società Sportiva affiliata così come previsto dal Regolamento Organico del CSEN.
3. I tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006,
n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale sono soggetti a sanzione disciplinare così come previsto dal Regolamento Organico del CSEN che è competente a reprimere le condotte illecite.
ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera della Direzione Nazionale del CSEN di approvazione o provvedimento equivalente.
LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
Titolo I
Disposizioni generali
art. 1. Ambito di applicazione
art. 2. Diritti e doveri
Titolo II
Principi fondamentali
art. 3. Finalità e oggetto
Titolo III
Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva
art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo
art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo
art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi
art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
art. 8. Obblighi informativi e altre misure
art. 9. Obblighi ulteriori
Titolo IV
Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
art. 10. Adozione dei codici di condotta
art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta
art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati
art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici
art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti
I. DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione sono rivolte a tutte le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo “Affiliate”) e ai loro tesserati.
2. Le presenti Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali elaborati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.
ART. 2. DIRITTI E DOVERI
1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. Il CSEN adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
3. Il CSEN uniforma la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture territoriali, alle disposizioni di legge in materia, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e alle raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
4. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo “Affiliate”) prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di safeguarding del CSEN e adottano misure e procedure per assicurare l’efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
5. Il CSEN e le rispettive Affiliate, nonché i relativi tesserati, si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
II. PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 3. FINALITÀ E OGGETTO
1. Per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, si perseguono almeno i seguenti obiettivi:
a) la promozione dei diritti di cui all’art. 2 dei presenti Principi Fondamentali;
b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d) l’individuazione e l’attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Office, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dal CSEN nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate.
2. Per raggiungere tali obiettivi sarà necessario adottare misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
3. Nei concetti di abuso, violenza e discriminazione sarà necessario comprendere almeno le seguenti fattispecie:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.
4. A fini del comma precedente, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cuibotte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO
1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall’emanazione delle presenti Linee Guida, un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva conforme, eventualmente procedendo anche ai sensi del comma 4 dell’art 16 del d d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Safeguarding Office.
2. Le Associazioni e le Società sportive che oltre ad essere affiliate al CSEN sono affiliate ad altri Enti ed intendano conformare i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione diversi dal CSEN, devono dare immediata comunicazione al Safeguarding Office tramite mail da inoltrarsi all’indirizzo salvaguardia@csen.it.
3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività delle Affiliate.
4. Il CSEN, anche attraverso il Safeguarding Office e gli Organi di Giustizia, vigila sull’adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO
1. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
a) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall’Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
b) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo e ai membri del Safeguarding Office CSEN;
h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Safeguarding Office CSEN, nonché il recepimento e l’attuazione delle relative raccomandazioni;
i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I modelli garantiscono l’accesso di tale Responsabile nonché dei membri del Safeguarding Office CSEN alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.
ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l’altro:
a) l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva;
b) l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità de i tesserati;
c) l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall’Affiliata;
d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
e) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
f) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 ed il Safeguarding Office CSEN;
g) l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico- terapeutica ai tesserati;
h) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall’Ente di affiliazione in materia di safeguarding;
i) l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall’Ente di affiliazione;
j) l’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
ii. viaggi, trasferte e pernotti;
iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.
ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l’altro:
a) adeguati provvedimenti di quick-response (c.d. risposta rapida), in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning (c.d. allerta precoce), al fine di favorire l’emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
e) l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
i. presentato una denuncia o una segnalazione;
ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
f) l’adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.
In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall’ordinamento del CSEN.
ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l’altro:
a) l’obbligo di immediata affissione presso la sede dell’Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva homepage (ove sia possibile e l’Affiliata abbia sito internet) del modello di cui all’art 4, del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
b) l’obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell’adozione del modello di cui all’art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell’Affiliata e sulla rispettiva homepage (ove sia possibile e l’Affiliata abbia sito internet);
c) l’obbligo di immediata comunicazione dell’adozione del modello di cui all’art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e al Safeguarding Office CSEN;
d) l’obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all’art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
e) l’obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5, al Safeguarding Office CSEN nonché agli Organi di Giustizia ove competenti;
f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
g) adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
h) adeguate misure per la diffusione o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
i) un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dal CSEN nonché dall’Affiliata.
ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all’art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
a) di tutela dei diritti di cui all’art 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
2. I modelli di cui all’art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all’osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dal CSEN in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.
IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA
1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA
1. I codici di cui all’articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
b) all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
e) alla valorizzazione delle diversità;
f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta;
h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di cui all’articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all’articolo precedente stabiliscono altresì:
a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
c) le verifiche minime, precedenti all’impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.
ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11, i modelli di cui all’art. 10 stabiliscono tra l’altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:
a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11, i modelli di cui all’art. 10 stabiliscono tra l’altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11, i modelli di cui all’art. 10 stabiliscono tra l’altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.